Cass. civ. n. 16540 del 18 giugno 2008

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il conflitto positivo o negativo di giurisdizione fra i giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari presuppone, per la sua applicazione, che giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi abbiano emesso una pronuncia (nella specie declinatoria ) del proprio potere di decidere la causa sulla base degli elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati ; pertanto, ricorre tale ipotesi anche allorchè la pronuncia declinatoria del giudice (nella specie del giudice ordinario ) sia stata preceduta dall'acquisizione di documenti, sempre che tale circostanza non abbia comportato alcun accertamento del medesimo giudice riguardo al merito della domanda.

Testo massima n. 2


Il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma secondo, del D.lgs. n. 165 del 2001 ; pertanto, nell'applicazione della disposizione contrattuale, l'attività dell'Amministrazione non si configura come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, con conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle relative controversie, non ostandovi l'esistenza di atti amministrativi presupposti e potendo al riguardo operare la disapplicazione dell'atto ai sensi dell'art. 63, comma 1 del citato decreto.

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