Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9802 del 21 maggio 2004

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9802 del 21 maggio 2004

Testo massima n. 1

Il regolamento preventivo di giurisdizione, relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, presuppone, ai fini della relativa ammissibilità, che la detta questione sorga «nei confronti dello straniero» [ così disponendo il secondo comma dell’art. 37 c.p.c., il quale, nonostante l’abrogazione disposta dall’art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, vale tuttora a delineare l’ambito applicativo del regolamento preventivo, atteso che il rinvio dell’art. 41 c.p.c. all’art. 37 dello stesso codice costituisce un rinvio recettizio, cioè un tipo di rinvio avente lo scopo d’inserire nella norma rinviante le disposizioni contenute nella norma di rinvio ]; ne consegue che deve ritenersi inammissibile, stante la natura straordinaria ed eccezionale dell’istituto, il regolamento di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, allorché le parti della causa di merito siano cittadini italiani, residenti e domiciliati in Italia.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze