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Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3125 del 10 aprile 1997

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3125 del 10 aprile 1997

Testo massima n. 1

Nel procedimento cautelare riformato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione non solo nel caso in cui il suddetto procedimento sia stato introdotto ante causam, ma anche nelle ipotesi in cui esso sia stato instaurato in pendenza del processo di merito, ovvero contestualmente a questo, atteso che in ogni caso il provvedimento emesso all’esito del procedimento cautelare è soggetto a reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.

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