Cass. civ. n. 16044 del 14 novembre 2002
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Non comporta una questione di giurisdizione la deduzione della esistenza di un compromesso o di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da essa derivando, invece, l'improponibilità della domanda per rinuncia all'azione, atteso che, con l'arbitrato irrituale, è demandato agli arbitri lo svolgimento di una attività negoziale in sostituzione delle parti, e non certo l'esercizio di una funzione giurisdizionale.