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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8821 del 30 aprile 2015

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8821 del 30 aprile 2015

Testo massima n. 1

Il principio per cui il difetto di legittimazione processuale è sanato “ex tunc” dalla costituzione nel successivo grado di giudizio del soggetto legittimato [ nella specie, per raggiunta maggior età ], il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva, non si applica ove sia intervenuta una pronuncia d’inammissibilità dell’impugnazione, atteso che la semplice volontà di ratifica non è sufficiente a rimuovere gli effetti di tale pronuncia, che, invece, deve essere impugnata per vizi suoi propri.

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