Cass. civ. n. 327 del 12 gennaio 2010
Testo massima n. 1
L'accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., dei requisiti dell'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma primo) ovvero del difetto della normale prudenza (comma secondo) implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo ed all' "an" ed al "quantum" dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico-giuridici. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso avverso una sentenza adottata in sede di rinvio, ha ritenuto adeguata la motivazione con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. in ragione della perdurante complessità delle questioni che erano state oggetto del giudizio, tali da escludere che l'esercizio dell'azione fosse stato imprudente, tenendo conto, altresì, che il principio precedentemente enunciato dal giudice di legittimità non aveva escluso la prospettazione di ulteriori questioni rilevanti nella sua applicazione).