14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17902 del 30 luglio 2010
Testo massima n. 1
Il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l’importo del credito vantato non può essere chiamato, per ciò solo, a risponderne a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., restando possibile, peraltro, configurare a carico del medesimo, una responsabilità processuale a norma dell’art. 96, primo comma, cod. proc. civ., qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell’ipoteca, con dolo o colpa grave.
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Testo massima n. 2
L’applicabilità ai soli procedimenti esecutivi e cautelari della fattispecie tipizzata contenuta nella disposizione speciale del secondo comma dell’art. 96 c.p.c., non esclude applicabilità a tali procedimenti anche del primo comma del medesimo articolo, trattandosi di norma a natura generale.
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