Cass. civ. n. 6349 del 22 giugno 1990
Testo massima n. 1
Il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione di una misura cautelare è dovuto al danneggiato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. soltanto nel caso in cui il giudice accerti l'inesistenza del diritto in base al quale è stato eseguito il provvedimento, di guisa che non è sufficiente l'accertamento ex post della mancanza del solo periculum in mora, ove risulti positivamente accertato il fumus bonis iuris.