Cass. civ. n. 550 del 17 luglio 1992

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Con riguardo a ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, l'affermazione della responsabilità processuale aggravata dell'istante, ove risulti la consapevolezza o l'ignoranza gravemente colposa dell'infondatezza o dell'inammissibilità del ricorso, non trova ostacolo nella circostanza che l'inammissibilità discenda dalla proposizione dell'atto personalmente ad opera della parte, anziché per il tramite di avvocato iscritto all'albo speciale, in quanto il dovere di lealtà processuale grava anche sulla parte stessa, non soltanto sul suo difensore.

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