Cass. civ. n. 1132 del 20 ottobre 2000

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Un ente pubblico - quall'è un consorzio tra comuni costituito ai sensi del r.d. 3 marzo 1934 n. 383 - è di natura economica se produce, per legge e per statuto (e quindi in modo non fattuale e non contingente) beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente ad un comune imprenditore. Se invece l'ente può normativamente perseguire molte finalità con finanziamenti dello Stato e degli enti consorziati, e cioè diversi dai corrispettivi ottenuti, indipendentemente dall'utilizzazione concreta, e pur nel caso in cui il Cip manifesti l'orientamento di adeguare i prezzi delle forniture ai costi, la gestione comunque non è economica - non avendo effetti automatici la sopravvenienza della l. 8 giugno 1990 n. 142 in assenza di trasformazione o soppressione della struttura associativa preesistente - e perciò la giurisdizione, per le controversie di lavoro con il personale dipendente, appartiene, per le questioni attinenti a periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998, esclusivamente al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 45, comma 17, d.lg. 30 marzo 1998 n. 80, configurandosi un rapporto di pubblico impiego.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE