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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2769 del 28 marzo 1997

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2769 del 28 marzo 1997

Testo massima n. 1

Poiché le ordinanze, anche collegiali, sono sempre revocabili e modificabili da parte del giudice che le ha emesse, con le sole eccezioni di cui all’art. 177 c.p.c., il giudice di merito ben può, nell’esercizio delle proprie discrezionali attribuzioni, formulare al C.T.U. un quesito diverso da quello inizialmente indicato nell’ordinanza di nomina.

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