14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6500 del 9 luglio 1994
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 6 della L. 8 luglio 1980, n. 319 [ sui nuovi compensi ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori ], nel caso di nomina di più periti, la collegialità dell’incarico [ la quale comporta la determinazione di un compenso globale pari all’importo spettante ad un solo perito con l’aumento del quaranta per cento per ciascuno degli altri esperti ] costituisce la regola e, pertanto, non occorre che risulti prevista dall’atto di affidamento del mandato, atto dal quale deve invece chiaramente risultare la previsione della singolarità dell’incarico, configurandosi la stessa [ non desumibile ex post soltanto dal fatto che l’incarico sia stato svolto personalmente e per l’intero da ciascuno dei consulenti ] come eccezione al principio di collegialità ed essendo la relativa previsione necessaria perché le parti abbiano un’esatta cognizione del modo di esplicazione del mandato.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]