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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15590 del 10 dicembre 2001

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15590 del 10 dicembre 2001

Testo massima n. 1

Per non incorrere nel vizio di motivazione il giudice che si discosta dal parere espresso dal c.t.u. su un punto decisivo della controversia deve giustificare il proprio dissenso in modo adeguato. [ Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il carattere professionale dell’ernia del disco contratta dallo scaricatore di porto ricorrente, attribuendo, del tutto illogicamente e senza un sufficiente vaglio del materiale probatorio acquisito, prevalenza alle dichiarazioni di due testi rispetto alle diffuse e precise argomentazioni del c.t.u. in merito alla attribuibilità, alla malattia de qua, dei requisiti di tipicità, specificità e inconfondibilità propri di una tecnopatia ].

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