Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19661 del 13 settembre 2006

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19661 del 13 settembre 2006

Testo massima n. 1

Il controllo del giudice del merito sui risultati dell’indagine svolta dal consulente tecnico d’ufficio costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico giuridica della motivazione. In particolare, ove il giudice di primo grado si sia conformato alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il giudice di appello può pervenire a valutazioni divergenti da quelle, senza essere tenuto ad effettuare una nuova consulenza, qualora, nel suo libero apprezzamento, ritenga, dandone adeguata motivazione, le conclusioni dell’ausiliario non sorrette da adeguato approfondimento o non condivisibili per altre convincenti ragioni. [ Principio espresso in fattispecie nella quale il giudice d’appello — in un giudizio di revocatoria fallimentare, ai sensi dell’art. 67, primo comma, numero 1, legge fall., di un atto di compravendita — aveva ritenuto non affidante il metodo sintetico-comparativo seguito dal consulente per accertare il prezzo dell’immobile compravenduto, giacché questi non aveva offerto puntuali indicazioni in ordine agli accertamenti a tal fine effettuati; e, giudicando più attendibile la determinazione del valore dell’immobile effettuata secondo il metodo analitico, aveva perciò rigettato la domanda, ritenendo non provata la notevole sproporzione tra le prestazioni, considerata invece sussistente dal giudice di primo grado, il quale aveva recepito le conclusioni del consulente ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze