Cass. civ. n. 8256 del 7 novembre 1987

Testo massima n. 1


La consulenza tecnica non è soltanto strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti, senza peraltro costituire un mezzo sostitutivo dell'onus probandi gravante su di esse, pertanto, mentre è consentito all'ausiliare, nei limiti del principio dispositivo, di assumere di sua iniziativa informazioni ed esaminare documenti non prodotti in causa, anche senza l'espressa autorizzazione del giudice, spetta però a quest'ultimo, quale peritus peritorum, di valutare, con prudente apprezzamento, se l'iniziativa sia stata utilmente condotta.

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