Cass. civ. n. 1734 del 12 aprile 1978

Testo massima n. 1


L'art. 1219, n. 3 c.c., che esclude la necessità della costituzione in mora quando è scaduto il termine e la prestazione dev'essere eseguita nel domicilio del creditore, si applica soltanto quando l'adempimento non richieda alcuna collaborazione del creditore stesso. Pertanto esso non si applica (e non è dovuto il risarcimento dei danni da ritardo, se non vi sia stata costituzione in mora) quando si tratti di eseguire un contratto preliminare.

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