Cass. civ. n. 4908 del 9 ottobre 1985

Testo massima n. 1


Il consulente tecnico d'ufficio non è tenuto a riportare nelle conclusioni della relazione i risultati di tutte le indagini, dovendo valutarsi la legittimità e concludenza dell'elaborato nella sua globalità e non essendo, in ogni caso, necessario che nelle conclusioni siano menzionati elementi privi di rilevanza non accertati nel corso delle operazioni peritali.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE