Cass. civ. n. 5908 del 9 novembre 1981

Testo massima n. 1


Il principio secondo cui la nullità della consulenza tecnica derivante dalla mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali ha carattere relativo e deve, pertanto, essere eccepita sotto pena di decadenza nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione trova applicazione anche se il giudice nell'udienza successiva a detto deposito abbia concesso un rinvio onde consentire alle parti la possibilità di esaminare il contenuto della relazione stessa.

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