Cass. Sez. VI-lav. n. 19949 del 6 ottobre 2015

Testo massima n. 1


Tra l'accertamento della sussistenza del diritto ed i criteri per la sua quantificazione sussiste un legame indissolubile che, in caso di appello limitato alla contestazione delle modalità di calcolo, inibisce il formarsi di un giudicato interno sul primo, o la configurabilità di una forma di acquiescenza, e non preclude l'applicazione della sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale della norma che riconosceva il diritto. (Fattispecie in tema di diritto alla riliquidazione della r.i.a. - retribuzione individuale di anzianità - spettante ai dipendenti della Regione Abruzzo, venuto meno a seguito della illegittimità costituzionale dell'art. 43 della l.r. Abruzzo n. 6 del 2005, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della l.r. Abruzzo n. 16 del 2008, dichiarata dalla Corte cost. con n. 211 del 2014).

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