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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4791 del 1 marzo 2007

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4791 del 1 marzo 2007

Testo massima n. 1

A norma dell’art. 2043 c.c., ai prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo [ come nel caso di morte conseguente a sinistro stradale fondato su responsabilità altrui ], compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale, ipotesi che ricorre nel caso in cui il giovane deceduto, anche alla luce del tipo di studi intrapreso, avrebbe presumibilmente trovato un utile impiego, la cui retribuzione, al di là della sua ipotetica entità, sarebbe senz’altro stata devoluta, almeno in parte, ai bisogni familiari, e, perciò, dei prossimi congiunti istanti. [ Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non si era conformata al principio enunciato ed ai criteri presuntivi individuati, avendo negato il riconoscimento del suddetto danno patrimoniale futuro in favore della madre di un giovane, figlio unico convivente, deceduto in conseguenza di un incidente stradale, sul presupposto che non svolgeva, al momento della scomparsa, alcuna attività lavorativa, né aveva acquisito alcuna qualifica professionale, frequentando soltanto un corso di elettronica ed esercitando una mera attività amatoriale, sicché non era presumibile che egli avrebbe trovato in breve tempo lavoro, né che la sua retribuzione avrebbe permesso di versare un contributo alla madre, vedova e pensionata ].

Testo massima n. 2

Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata «per equivalente» ovvero con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, il criterio più idoneo allo scopo per l’adeguamento dell’importo dovuto a titolo risarcitorio è quello dell’attribuzione degli interessi legali dalla data del fatto sul capitale mediamente rivalutato, che si persegue dividendo la sorte capitale attualizzata per il coefficiente di rivalutazione ISTAT relativo all’anno dell’evento dannoso e aggiungendo al capitale non attualizzato la metà della rivalutazione maturata. [ Nella specie, la S.C., richiamandosi all’enunciato criterio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale, «in subiecta materia» era stato applicato il criterio di calcolo costituito dalla rendita assicurata dai certificati del tesoro, caratterizzato, in negativo, da una considerevole instabilità conseguente alle molteplici variabili incidenti su detti titoli ].

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