Cass. pen. n. 27677 del 24 giugno 2013

Testo massima n. 1


Il conflitto positivo di competenza presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede in distinte sedi giudiziarie, anche con qualificazioni giuridiche diverse ed è, quindi, escluso ove tra le fattispecie criminose sussista un rapporto di compatibilità che renda possibile un concorso, formale o materiale, tra i reati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il conflitto in relazione alla pendenza, presso sedi giudiziarie diverse,di procedimenti relativi al delitto di riciclaggio ed a quello di intestazione fittizia di denaro).

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