Cass. pen. n. 3899 del 1 luglio 1999

Testo massima n. 1


Non è di regola configurabile conflitto positivo di competenza fra tribunale e corte d'appello per l'identità del fatto per il quale entrambi procedono, stante l'autonomia delle reciproche sfere di competenza funzionale. (Fattispecie relativa a rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di persona già in precedenza condannata dal medesimo tribunale per lo stesso fatto con sentenza il cui appello ancora non era stato discusso; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha posto in evidenza come, in un caso del genere, non si abbia quella stasi processuale che sola giustificherebbe il suo intervento e come l'eventuale formazione del giudicato in uno dei due procedimenti potrebbe paralizzare la prosecuzione dell'altro, per il divieto discendente dal principio del ne bis in idem).

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