Cass. pen. n. 7890 del 20 febbraio 2015

Testo massima n. 1


In tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41 cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale.

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