Cass. pen. n. 36886 del 9 settembre 2013

Testo massima n. 1


Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, occorre fare riferimento ad una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza.

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