Cass. pen. n. 108 del 9 gennaio 2012
Testo massima n. 1
La sentenza del giudice che, richiesto dell'emissione del decreto penale, pronunci il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è idonea, se non impugnata, a dar luogo all'effetto preclusivo di cui all'art. 649 c.p.p. ("ne bis in idem").