Cass. pen. n. 32 del 21 dicembre 2000

Testo massima n. 1


L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).

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