Cass. pen. n. 1550 del 19 gennaio 2011

Testo massima n. 1


La contestuale ricorrenza nel giudizio di cassazione di una causa estintiva del reato e di una nullità processuale anche assoluta e insanabile, determina la prevalenza della prima, per effetto del principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 c.p.p., salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, prevalendo in tal caso la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.(In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, pur in presenza di maturata prescrizione, la sentenza totalmente priva di motivazione stante la natura assolutoria della decisione e l'impossibilità di valutare i presupposti di applicabilità dell'art. 129, comma secondo, c.p.p.).

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