Cass. pen. n. 11712 del 12 novembre 1998

Testo massima n. 1


L'art. 129 c.p.p., nel prevedere l'obbligo della declaratoria di non punibilità, nei casi in esso contemplati, in ogni stato e grado del processo, nulla dispone in ordine al rito da seguire per la pronuncia di detta declaratoria, di guisa che il rito da adottare non può che essere quello della fase in cui il processo si trova. Pertanto il giudice delle indagini preliminari, investito della richiesta di rinvio a giudizio, non può pronunciare de plano sentenza di non luogo a procedere in applicazione dell'art. 129 c.p.p., ma deve in ogni caso provvedere alla fissazione e alla celebrazione dell'udienza preliminare.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE