Cass. pen. n. 5899 del 11 giugno 1993
Testo massima n. 1
La sanzione comminata da legislatore per l'ipotesi di sottoscrizione incompleta da parte del giudice è la nullità della sentenza e non una mera irregolarità eliminabile con la procedura di correzione degli errori materiali. Tuttavia, non si tratta di una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché essa è collocabile nel novero delle nullità relative disciplinate dall'art. 181 c.p.p., il quale all'ultimo comma stabilisce che le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza. (Nella specie, relativa a mancata sottoscrizione del giudice estensore, la Suprema Corte ha osservato che l'imputato aveva posto la questione di nullità della sentenza di primo grado soltanto con l'atto di ricorso per cassazione, omettendo di sollevarla con i motivi di appello e, quindi, implicitamente rinunciandovi).