Cass. pen. n. 16779 del 8 aprile 2004

Testo massima n. 1


Ai provvedimenti emessi dal P.M. non si applica la procedura di correzione degli errori materiali, prevista per i provvedimenti giurisdizionali, essendo lo stesso organo emittente legittimato ad apportare in ogni tempo le rettificazioni occorrenti. (Nella fattispecie, concernente richiesta di autorizzazione ad intercettazione telefonica su utenza chiaramente individuata, ma con erronea indicazione, dovuta a svista, del numero di telefono, si è ritenuto immune da censure l'operato del P.M. consistente nella rettificazione dell'errore, riprodottosi anche nel decreto autorizzativo del g.i.p., all'atto dell'esecuzione dell'intercettazione).

Testo massima n. 2


In tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione alla loro effettuazione sulle utenze in uso ad un determinato soggetto ben individuato, all'eventuale erronea trascrizione dei numeri di utenza sul provvedimento autorizzativo del giudice e su quello esecutivo emesso dal pubblico ministero può porsi rimedio, per quanto riguarda il secondo di tali provvedimenti, mediante correzione effettuata dallo stesso pubblico ministero, dovendosi escludere, trattandosi di provvedimento non giurisdizionale, l'esperibilità della procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 130 c.p.p. alla quale, peraltro, non potrebbe farsi ricorso neppure con riguardo al provvedimento del giudice, giacché detta procedura richiede l'adozione del rito camerale partecipato, incompatibile con la caratteristica di «atto a sorpresa» dell'intercettazione.

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