Cass. pen. n. 3543 del 30 gennaio 1998

Testo massima n. 1


La correzione di un provvedimento del giudice non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione dello stesso, giacché si traduce nella mera esplicitazione di un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, che si è perfezionato al momento della sua emanazione e non alla data del provvedimento di correzione. (Fattispecie di correzione di ordinanza di rigetto dell'appello de libertate con l'inserimento dell'ordine di ripristino della misura cautelare, originariamente omesso: la S.C. ha statuito nel senso indicato ritenendo che l'interesse a ricorrere era sorto con il provvedimento originario, ancorché privo del detto ordine).

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