Cass. pen. n. 27856 del 26 luglio 2005

Testo massima n. 1


Integra la nullità prevista dall'art. 178, comma 1 lett. a), c.p.p. il provvedimento di assegnazione degli affari o di sostituzione del giudice impedito, adottato in violazione di specifiche disposizioni delle leggi di ordinamento giudiziario attinenti alle condizioni di capacità del giudice, mentre, ai sensi dell'art. 33, comma 2, c.p.p., non dà luogo a nullità l'inosservanza delle disposizioni di natura amministrativa regolatrici della materia ordinamentale, quali quelle contenute nelle tabelle di organizzazione degli uffici, configurabile come mera irregolarità di rilievo disciplinare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non integrare nullità bensì mera irregolarità, eventualmente rilevante sotto il profilo amministrativo e disciplinare, il provvedimento del presidente della sezione Gip del tribunale, titolare del potere di assegnazione dell'affare, di assegnazione a sè medesimo di un procedimento cautelare in sostituzione del magistrato incaricato, motivato con riguardo sia all'impedimento personale di quest'ultimo che all'impossibilità di seguire nel periodo feriale l'ordinaria procedura sostitutiva prescritta tabellarmente). (Mass. redaz.).

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