Cass. pen. n. 7594 del 11 giugno 1999

Testo massima n. 1


Nel caso in cui il nuovo difensore dell'imputato faccia richiesta di termini a difesa per prendere visione degli atti ed informarsi sui fatti, deve essergli assegnato un termine congruo e, di regola, non inferiore a tre giorni. Pertanto, mentre sussiste presunzione di congruità per un termine che sia non inferiore a quello sopra specificato, è ben possibile che, in processi semplici, tale termine sia inferiore e possa essere anche fissato in pochi minuti, senza che ciò determini compromissione del diritto di difesa ed integri la nullità di cui all'art. 178 lettera c) c.p.p.

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