14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8585 del 26 febbraio 2015
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il giudice dell’esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma primo, lett. b ] e c ], cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione.
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