14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 44415 del 31 ottobre 2013
Posted at 15:25h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell’imputato o dell’indagato – detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice – che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell’udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., senza che ne consegua tuttavia l’inefficacia della misura cautelare adottata.
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