14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 30701 del 17 luglio 2013
Testo massima n. 1
La parte che eccepisce la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell’ordinanza applicativa di misura cautelare non può limitarsi ad una dichiarazione di mera incompletezza degli stessi, ma deve documentare, concretamente, di quali atti si lamenti la mancata trasmissione. [ Fattispecie in cui il P.M. si era limitato a trasmettere il solo indice degli atti, evidenziando come gli stessi fossero stati già inviati a seguito di precedente richiesta di riesame avanzata dai coimputati e gli atti, quindi, erano tutti a disposizione del difensore nella cancelleria del riesame ].
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