Cass. pen. n. 3353 del 6 novembre 1996
Testo massima n. 1
In tema di poteri del giudice di rinvio, l'art. 627 c.p.p. stabilisce la regola di carattere generale, secondo cui il giudice esercita gli stessi poteri conferiti all'organo giurisdizionale, il cui provvedimento è stato annullato in sede di legittimità. Ne deriva che questa disciplina è applicabile anche nel procedimento incidentale de libertate. Il P.M. e l'indagato possono, quindi, depositare atti non trasmessi nel precedente giudizio (nella specie ordinanza di revoca dell'obbligo di dimora).