Cass. pen. n. 3391 del 26 gennaio 2010

Testo massima n. 1


Dopo la definizione concordata della pena in appello a norma dell'art. 599, comma quarto, c.p.p. non può essere dedotta l'estinzione del reato per prescrizione, tanto nel caso in cui il relativo termine sia decorso prima della pronuncia del giudice di appello, quanto in quello in cui sia decorso successivamente ad essa.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE