14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18996 del 19 maggio 2005
Posted at 15:23h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel c.d. «patteggiamento della pena in appello» ai sensi dell’art. 599, comma 4, c.p.p., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato — salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata — da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione. [ Mass. redaz. ].
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