Cass. pen. n. 35557 del 16 settembre 2003

Testo massima n. 1


In tema di «patteggiamento in appello», il giudice, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, quarto comma, c.p.p., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la sua cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati (nella specie, il motivo non rinunciato era attinente alla misura della pena).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE