Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35557 del 16 settembre 2003

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35557 del 16 settembre 2003

Testo massima n. 1

In tema di «patteggiamento in appello», il giudice, nell’accogliere la richiesta avanzata a norma dell’art. 599, quarto comma, c.p.p., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129 c.p.p., in quanto a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la sua cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati [ nella specie, il motivo non rinunciato era attinente alla misura della pena ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze