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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8687 del 6 marzo 2002

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8687 del 6 marzo 2002

Testo massima n. 1

In tema di pena concordata tra le parti in sede di appello ai sensi dell’art. 599, comma 4, c.p.p., nell’ipotesi che l’accordo sia subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena al giudice che non ritenga concedibile il beneficio non è consentita altra via se non quella di procedere con le forme ordinarie, senza dar luogo al concordato. [ Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte aveva applicato la pena concordata omettendo di dichiarare la stessa condizionalmente sospesa ].

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