14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 582 del 7 marzo 1996
Testo massima n. 1
La rinuncia ai motivi di merito e l’accordo raggiunto, ai sensi dell’art. 599 c.p.p., con il P.G. sulla riduzione della pena, configurano una sostanziale rinuncia dell’imputato a difendersi sul merito dell’accusa, il che equivale ad una forma implicita di ammissione di responsabilità che, se pur non esime il giudice dal valutare se sussistano cause di non punibilità che ne impongono il proscioglimento, gli consente peraltro, in difetto di specifici elementi espressamente dedotti dalla difesa, di fare una delibazione del tutto sommaria che può condensarsi anche nella mera affermazione che non ricorrono ictu oculi le ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p.
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