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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 41126 del 19 novembre 2001

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 41126 del 19 novembre 2001

Testo massima n. 1

In tema di cognizione del giudice di appello, pur essendo previsto che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa di ufficio, nessun obbligo di motivazione è stabilito a carico del giudice di secondo grado; ne consegue che il mancato esercizio di tale potere discrezionale non si traduce in vizio di violazione di legge o di motivazione, quando il predetto beneficio non sia stato espressamente sollecitato dalla parte con i motivi di appello, ovvero, oralmente, in udienza.

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