Cass. pen. n. 15648 del 20 aprile 2011

Testo massima n. 1


È illegittima, per contrasto col divieto di "reformatio in peius", l'ordinanza del giudice d'appello che, in assenza di impugnazione dell'imputato, proceda a correggere la pena irrogata nel dispositivo della sentenza di primo grado aumentandola sino alla pena indicata in motivazione. (Fattispecie di sentenza con motivazione contestuale).

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