Cass. pen. n. 35500 del 25 settembre 2007

Testo massima n. 1


È affetta da nullità l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio camerale con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 666 commi terzo e quarto c.p.p., si pronunci, al di fuori delle ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta già rigettata, contemplate dallo stesso articolo, « de plano» (Fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato « de plano» inammissibile, per ritenuta incompetenza funzionale, la richiesta del P.M. di revoca dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo).

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