Cass. pen. n. 2199 del 31 luglio 2001

Testo massima n. 1


Nella procedura di incidente di esecuzione avente ad oggetto l'opposizione alla determinazione del compenso del custode di cose sequestrate nel corso di un procedimento penale, il giudice dell'esecuzione, prima di tenere l'udienza camerale, non deve procedere alla nomina del difensore d'ufficio atteso che il richiamo — contenuto nell'art. 666, comma 4, c.p.p. — alla partecipazione necessaria del difensore riguarda soltanto l'imputato o il condannato, non le altre parti private.

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