Cass. pen. n. 35346 del 15 settembre 2008

Testo massima n. 1


Sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e ), c.p.p., quando il giudice del gravame si limita a respingere i motivi d'impugnazione specificamente proposti dall'appellante e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull'inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle relative censure.

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