14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 332 del 5 marzo 1998
Testo massima n. 1
Stante l’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale, il giudice della prevenzione è abilitato a compiere una valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti penali anche in corso. Nell’ambito di tale valutazione, il giudice della prevenzione non è vincolato alla osservanza dell’art. 192 c.p.p., norma che è funzionale all’accertamento della responsabilità penale, potendo egli fondare il proprio convincimento su elementi di minore efficacia probatoria, i quali siano idonei a dimostrare, sul piano indiziario, che il prevenuto sia persona socialmente pericolosa.
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