14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1428 del 7 febbraio 1996
Testo massima n. 1
L’accertamento della causale del delitto, quando si tratti di elementi probatori di natura soltanto indiziaria, deve essere puntualmente perseguito, in quanto l’identificazione della causale assume, nei processi di carattere indiziario, specifica rilevanza per la valutazione e per la coordinazione logica delle risultanze processuali ai fini della formazione del convincimento del giudice in ordine a una ragionata certezza della responsabilità dell’imputato. [ Fattispecie relativa a delitto di strage ].
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Testo massima n. 2
L’esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità non è, di per sé, sufficiente ad escludere l’attendibilità del collaborante allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, di dare prevalenza agli elementi che sostengono la credibilità dell’accusa.
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