14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7180 del 19 febbraio 2004
Testo massima n. 1
In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l’attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza. [ Principio affermato, nella specie, con riguardo alla deposizione resa dalla madre di figli minori cui l’imputato, padre degli stessi, aveva fatto mancare, secondo l’accusa, i mezzi di sussistenza ].
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